Sez. U, Sentenza n. 4994 del 29/05/1990 (Rv. 467436 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - TERRENO COMPRESO NEL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE - TERRENO COMPRESO NEL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO - ESCLUSIONE.*
L'art. 8 secondo comma della legge 26 maggio 1965 n. 590, ai sensi del quale il riscatto agrario è escluso quando il fondo, alla data del trasferimento a titolo oneroso (e quindi a prescindere da situazioni ostative eventualmente sopravvenute), sia destinato, fra l'altro, ad utilizzazione edilizia, in base a piano regolatore, trova applicazione anche quando il fondo medesimo, a quella data, sia compreso nel perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 17 primo comma lett. A) della legge 6 agosto 1967 n. 765, con destinazione ad edilizia residenziale secondo i coefficienti stabiliti per il centro stesso, considerando che la delibera di perimetrazione, adottata dal comune in Mancanza di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, non è atto meramente preparatorio o programmatico, ma ha portata di strumento urbanistico, con forza normativa secondaria e Rilevanza esterna. (Conf 6105/82, mass n 423804; (Conf 4150/83, mass n 429102; (contra 1981/82, mass n 419827; (contra 3132/86, mass n 446139).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)