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Sez. 2, Sentenza n. 32683 del 11/07/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 260969 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Legge 24 dicembre 2012 n. 228 - Disciplina transitoria per i procedimenti nei quali il sequestro sia stato emesso prima dell'1 gennaio 2013 - Terzo titolare di diritti reali di garanzia sui beni - Opponibilità dell'ipoteca allo Stato - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260969-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In materia di misure di sicurezza patrimoniali, per effetto della disciplina transitoria prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, antecedente all'1 gennaio 2013, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento ablatorio, nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, con la conseguenza che è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta anteriormente al sequestro, salvo che non sia stata già disposta alla data dell'1 gennaio 2013 l'aggiudicazione del bene al terzo acquirente in buona fede (V. Sez. Un. civ., n. 10532 del 2013).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)