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Sez. 2, Sentenza n. 33735 del 22/06/2017 Cc. (dep. 11/07/2017) Rv. 270735 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Legittimazione a proporre azioni esecutive nei procedimenti di confisca di prevenzione anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - Limitazione ai soli creditori titolati - Questione di legittimità costituzionale della disciplina ex art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012 - Infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270735-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di confisca di prevenzione, è infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, con riferimento ai procedimenti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limita la legittimazione a proporre azioni esecutive sui beni soggetti a misura ai creditori privilegiati ed a quelli che già abbiano iniziato la fase esecutiva ovvero in essa siano intervenuti, sfuggendo tale previsione a censure di illogicità, in quanto si propone lo scopo di tutelare - a fronte dei presupposti per l'adozione della confisca, che accerta la strumentalità dei beni rispetto ad attività illecite - i soli creditori titolati di buona fede, siccome maggiormente meritevoli di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)