Sez. 1, Sentenza n. 44515 del 27/04/2012 Cc. (dep. 15/11/2012) Rv. 253827 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca dei beni sequestrati - Terzo titolare di diritti reali di garanzia sui beni - Requisito della buona fede del terzo creditore - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro ex art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole da desumersi sulla base di elementi di cui spetta allo stesso fornire la dimostrazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di incidente di esecuzione, il quale aveva ritenuto non provata la buona fede del creditore che, in relazione ad un mutuo ipotecario, aveva preso atto della comunicazione del subingresso nel contratto di un nuovo debitore senza svolgere alcun accertamento su solvibilità, affidabilità e personalità di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quinquies CORTE COST., Cod. Civ. art. 1147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)