Sez. L, Sentenza n. 1734 del 24/03/1979 (Rv. 398088 - 01)
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE - RINUNCIA IMPLICITA AL PATROCINIO O SPESE DELLO STATO.*
PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE - RINUNCIA IMPLICITA AL PATROCINIO O SPESE DELLO STATO.*
Il sistema previsto dagli artt 11 e seguenti legge 11 agosto 1973 n 533, escludendo ogni rapporto fra i difensori della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, e incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese previste dall'art 93 cod proc civ, il quale crea, in via eccezionale, un rapporto obbligatorio fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, in forza del quale il credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Ne consegue che l'eventuale richiesta di distrazione delle spese giudiziali pone in essere un'implicita rinuncia al patrocinio a spese dello stato. (V 4379/78, mass n 394050; (V 2673/78, mass n 392047; (V 2321/78, mass n 391724).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)