Sez. L, Sentenza n. 4379 del 03/10/1978 (Rv. 394050 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI, CONSULENTI, AUSILIARI, NOTAI E PUBBLICI UFFICIALI - DISCIPLINA RELATIVA ALLA GRATUITA DEL GIUDIZIO ED AL PATROCINIO STATALE - DIRITTI, COMPETENZE ED ONORARI DEL PROCURATORE DELLA PARTE - RICHIESTA ALL'ORGANO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE E AMMISSIONE AL PATROCINIO STATALE - INCOMPATIBILITA - RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPLICITA RINUNCIA AL BENEFICIO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO - CONFIGURABILITA.*
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - ANTICIPAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI, CONSULENTI, AUSILIARI, NOTAI E PUBBLICI UFFICIALI - DISCIPLINA RELATIVA ALLA GRATUITA DEL GIUDIZIO ED AL PATROCINIO STATALE - DIRITTI, COMPETENZE ED ONORARI DEL PROCURATORE DELLA PARTE - RICHIESTA ALL'ORGANO DELLO STATO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE E AMMISSIONE AL PATROCINIO STATALE - INCOMPATIBILITA - RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPLICITA RINUNCIA AL BENEFICIO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO - CONFIGURABILITA.*
Gli artt 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973 n 533 dettano norme sulla gratuita del giudizio e sul patrocinio statale, imponendo l'Obbligo dell'anticipazione delle spese e onorari da parte dello stato, salvo il diritto del recupero nei confronti della parte avversa, condannata alle spese. Pertanto il procuratore della parte, ammessa al patrocinio statale, e tenuto a richiedere soltanto all'organo statale il pagamento di diritti, competenze ed onorari, inerenti al giudizio per cui e stato nominato d'ufficio. Tali emolumenti, prenotati a debito, devono essere liquidati dal giudice, in applicazione delle leggi e tariffe professionali, con il provvedimento di decisione della causa, con esclusione di ogni pretesa del suddetto nei confronti della parte, che egli ha rappresentato e difesa in adempimento di un dovere officioso. Sussiste, quindi, una palese incompatibilita tra richiesta di distrazione delle spese, mediante la quale il procuratore, munito di procura, ha la facolta di agire direttamente verso la parte soccombente, aggiunge quella alternativa di far valere il proprio credito verso il proprio rappresentato, e ammissione al patrocinio statale, che, avendo come conseguenza la gratuita della difesa, esclude ogni possibilita di esborso da parte del rappresentato non abbiente. Stante tale incompatibilita, poiche il comportamento del difensore e direttamente riferibile alla parte per effetto della procura, la richiesta di distrazione delle spese, ben puo essere interpretata dal giudice del merito come elemento concludente di rinuncia al beneficio di ammissione al patrocinio a carico dello stato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)