Sez. L, Sentenza n. 2321 del 11/05/1978 (Rv. 391724 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROPOSIZIONE DI TALE DOMANDA NEL PROCESSO DEL LAVORO - INCOMPATIBILITA CON IL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROPOSIZIONE DI TALE DOMANDA NEL PROCESSO DEL LAVORO - INCOMPATIBILITA CON IL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.*
Nel processo del lavoro, la richiesta di distrazione delle spese ai sensi dell'art 93 cod proc civ concreta un'implicita rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello stato, di cui agli artt 11, 13 e 14 della legge n 533 del 1973, in quanto la non abbienza significa difficolta nel sostenere le spese del giudizio, che piu non sussiste quando la parte ha trovato chi anticipa per lei dette spese e non pretende da lei l'onorario (ossia l'avvocato distrattario), rivolgendosi direttamente, per le une e per l'altro, alla parte soccombente ai sensi del citato art 93.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)