Sez. 3, Sentenza n. 1672 del 25/06/1964 (Rv. 302400 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - TARDIVA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - TARDIVA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA.*
L'art.1591 cod.civ., che riconosce il diritto del locatore, ai danni per il ritardo nella restituzione della cosa locata, non e stato derogato dall'art. 36 della legge speciale 23 maggio 1950 n.253, donde l'ammissibilita dell'istituto da esso regolato anche nell'ambito delle locazioni di immobili soggette alle norme vincolistiche. (V 1675/63; 2754/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)