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Sez. 3, Sentenza n. 1672 del 25/06/1964 (Rv. 302400 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - TARDIVA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302400-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - TARDIVA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI - AMMISSIBILITA.*

L'art.1591 cod.civ., che riconosce il diritto del locatore, ai danni per il ritardo nella restituzione della cosa locata, non e stato derogato dall'art. 36 della legge speciale 23 maggio 1950 n.253, donde l'ammissibilita dell'istituto da esso regolato anche nell'ambito delle locazioni di immobili soggette alle norme vincolistiche. (V 1675/63; 2754/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)