Sez. L, Sentenza n. 24202 del 16/11/2009 (Rv. 613547 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Enti previdenziali privatizzati - Adozione di atti idonei ad incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico - Ammissibilità - Apposizione di limiti alla restituibilità dei contributi legittimamente versati - Liceità - Fondamento - Lesione di diritti quesiti o legittime aspettative - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art. 21 della legge n. 570 del 1980, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del "pro rata"), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. (Principio applicato con riferimento all'irripetibilità dei contributi versati non utilizzati a fini pensionistici, prevista dal l'art. 4 del regolamento della Cassa, come modificato con la delibera del 28 febbraio 2004 adottata dal Comitato dei delegati ed approvata dai Ministeri vigilanti).
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 570 art. 21, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)