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Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003 (Rv. 565206 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione "ex" artt. 299 e ss. cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565206-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità. (Nella specie la società, parte in causa, nel corso del giudizio di cassazione si era fusa mediante incorporazione in altra società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)