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Sez. 3, Sentenza n. 12198 del 01/12/1998 (Rv. 521309 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interruzione ex art. 299 e segg. cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521309-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)