Sez. 2, Sentenza n. 13972 del 16/06/2006 (Rv. 589821 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso per cassazione - Carenza di legittimazione della società ricorrente in quanto successivamente incorporata da altra società di capitali - Inammissibilità - Esclusione - Natura e fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Qualora sia eccepita la carenza di legittimazione processuale della parte ricorrente, per essere stata la società che ha proposto il ricorso incorporata da altra società di capitali, deve affermarsi che il ricorso per cassazione è stato proposto dallo stesso soggetto indicato nella sentenza gravata, che le norme sull'interruzione non si applicano al giudizio di legittimità regolato dall'impulso di ufficio, che, in ogni caso, vale il principio generale, relativo al giudizio di merito, per il quale nel caso di morte, trasformazione o cambiamento di stato di uno dei soggetti del rapporto processuale dopo la costituzione del procuratore, le cause di interruzione non hanno effetto e l'interruzione non si verifica se dette cause non siano dichiarate dal procuratore costituito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)