Sez. U, Sentenza n. 2643 del 12/12/1970 (Rv. 349060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO, DELLA LEGITTIMAZIONE E DELL'INTERESSE AD AGIRE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ERRONEO ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITA DEL RAPPORTO, DELLA LEGITTIMAZIONE E DELL'INTERESSE AD AGIRE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando l'atto amministrativo incide su posizioni soggettive protette dalla giurisdizione del consiglio di stato, l'apprezzamento di questo sulla titolarita, nel ricorrente, dell'interesse sostanziale, della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire sfugge al Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione perche anche se in ipotesi, fosse errato, concreterebbe errori in judicando o in procedendo e non gia un vizio incidente sui limiti esterni della giurisdizione. (Conf 451'69, mass n 338528).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)