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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12339 del 10/05/2021 (Rv. 661431 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Appello del richiedente - Citazione anziché ricorso - Notifica all'Amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661431-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto con citazione anziché con ricorso, è suscettibile di sanatoria a condizione che, entro il termine decadenziale previsto dalla legge, l'atto venga depositato nella cancelleria del giudice, sicché nel caso in cui, a fronte della tempestività del deposito in cancelleria della citazione, la notifica al Ministero degli Interni sia stata erroneamente effettuata presso l'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato - in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 -, essa è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se non sanata dalla costituzione della parte intimata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con atto di citazione anziché con ricorso, poiché la notifica dell'atto nei confronti del Ministero dell'interno non era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)