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Sez. L - , Sentenza n. 27424 del 01/12/2020 (Rv. 659793 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Controversia in cui è parte una Amministrazione autonoma statale - Notifica della sentenza - Presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933 - Necessità - Contumacia dell'amministrazione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659793-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

Nella controversia in cui sia parte un ente pubblico che, pur svolgendo funzioni strumentali al perseguimento degli interessi generali e pur inserito nell'organizzazione statale, sia dotato di autonoma personalità giuridica, la notifica della sentenza nei confronti di tale ente deve essere effettuata presso l'ufficio dell'Avvocatura erariale individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione proposto da un istituto tecnico scolastico, dotato di personalità giuridica ex art. 3 della l. n. 889 del 1931, che era rimasto contumace nel giudizio di merito e nei cui confronti la sentenza era stata notificata presso la sede legale dell'istituto, reputando inidonea tale notifica a far decorrere il termine breve per impugnare).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., DPR 08/03/1999 num. 275 art. 1 com. 7, DPR 04/08/2001 num. 352, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 3, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 179 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/2008 num. 200 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 18/02/2009 num. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)