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Sez. L - , Sentenza n. 5853 del 08/03/2017 (Rv. 643276 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) | Atto di appello - Amministrazione costituita in primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643276-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. - anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)