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Sez. 1, Sentenza n. 5779 del 22/12/1989 (Rv. 464680 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER PENDENZE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORMA IN ESSO APPLICABILE PROMOSSO DA ALTRA AUTORITÀ GIURISDIZIONALE - CARATTERE NECESSARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PERENTORIO DI RIASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - MODI.*
Stato
decisa il 1989-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464680-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER PENDENZE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI NORMA IN ESSO APPLICABILE PROMOSSO DA ALTRA AUTORITÀ GIURISDIZIONALE - CARATTERE NECESSARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - TERMINE PERENTORIO DI RIASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - MODI.*

Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo di merito sospeso per pendenza di giudizio di legittimità costituzionale della norma giuridica in esso applicabile nel caso di questione sollevata da altra autorità giurisdizionale, la sospensione rispondente ad una valutazione di opportunità non ha carattere necessario onde la relativa riassunzione non è soggetta ad un termine perentorio, sia perché non correlato ad una causa tipica di sospensione, sia perché la pubblicazione della sentenza costituzionale nella Gazzetta ufficiale (rispondente a diverse funzioni, non processuali) non è idonea a farlo decorrere. Pertanto, in tal caso, il processo può proseguire su riassunzione (svincolata da un termine perentorio) della parte più diligente o su iniziativa del giudice che ponendo fine, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, all'anomala causa di sospensione, fissi la nuova udienza, con decreto da comunicarsi alle parti. (V 3454/77, mass n 387003; (V 5457/77, mass n 389110; (Conf 1699/87, mass n 451082, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)