Sez. 1, Sentenza n. 1699 del 17/02/1987 (Rv. 451082 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FACOLTATIVA - PER PENDENZA DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE RELATIVO - NATURA ORDINATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - FACOLTATIVA - PER PENDENZA DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE RELATIVO - NATURA ORDINATORIA.*
Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo di merito sospeso per pendenza di giudizio di legittimità costituzionale della norma giuridica in esso applicabile mentre, nel caso di questione sollevata dallo stesso giudice del detto processo, la sospensione ha carattere necessario ex art. 295 cod. proc. civ., onde, una volta cessata la causa della sospensione (id est: concluso il giudizio di costituzionalità), il processo va riassunto nel termine semestrale, la cui perentorietà è dichiarata dal successivo art. 297 con espresso riguardo alle ipotesi appunto di sospensione necessaria, nel caso, invece, di questione sollevata da altra autorità giurisdizionale (e della quale si sia avuto notizia legale tramite pubblicazione nella G.U.), la sospensione, rispondente ad una valutazione di opportunità, ha carattere facoltativo onde il predetto termine di riassunzione ha natura meramente ordinatoria in virtù del generale principio, sub art. 152, comma secondo, cod. proc. civ., per cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori ogni qualvolta non siano espressamente dichiarati perentori. (V 730/82, mass n 418539; (V 2296/81; (V 5457/77, mass n 389111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)