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Sez. L, Sentenza n. 3454 del 03/08/1977 (Rv. 387003 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER EFFETTO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GU DELLA ORDINANZA, PRONUNCIATA IN ALTRO GIUDIZIO DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA STESSA NORMA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1977-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387003-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER EFFETTO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GU DELLA ORDINANZA, PRONUNCIATA IN ALTRO GIUDIZIO DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA STESSA NORMA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

La conoscenza legale, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, della questione di incostituzionalita delle norme da applicare sollevata in altro processo, non costituisce causa di sospensione necessaria ai sensi dell'art 295 cod proc civ, ma, a norma dell'art 23 della legge 11 marzo 1953 n.87, comporta soltanto, l'Obbligo, per il giudice, di riesaminare anche di ufficio la Rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione medesima, al fine di investirne, o meno, la Corte costituzionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)