Sez. 3, Sentenza n. 38405 del 09/07/2008 Ud. (dep. 09/10/2008) Rv. 241287 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzioni edilizie nella regione Sicilia - Deroga alla legislazione nazionale - Applicabilità anche alla normativa in materia di sicurezza degli edifici - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia urbanistica, le disposizioni delle leggi della Regione Sicilia secondo cui, in deroga alla legislazione nazionale, la chiusura di terrazze e la copertura di spazi interni con strutture precarie non sono soggette a concessione o autorizzazione, si applicano limitatamente alla materia dell'urbanistica e non possono quindi essere estese alla diversa disciplina edilizia antisismica e a quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, Cost.; ne consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 art. 9, Legge Reg. Sicilia 16/04/2003 num. 4 art. 20, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 61, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 64, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 65, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 71, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 72, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 93, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 94, Legge 06/06/2001 num. 380 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)