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Sez. 3, Sentenza n. 35011 del 26/04/2007 Ud. (dep. 18/09/2007) Rv. 237533 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Natura precaria delle costruzioni - Disposizioni leggi Regione Sicilia che danno rilievo alla facile rimovibilità delle opere - Applicazione ai soli casi espressamente previsti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237533-01

EDILIZIA - IN GENERE

Le disposizioni introdotte dalle leggi Regione Sicilia 10 agosto 1985 n. 37 e 16 aprile 2003 n. 4, che, procedendo alla identificazione, in via di eccezione, di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, privilegiano il "criterio strutturale", nel senso di considerare la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili, a discapito di quello "funzionale", inteso in relazione all'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata, non possono essere applicate al di fuori dei casi in esse espressamente previsti.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 37 art. 9, Legge Reg. Sicilia 16/04/2003 num. 4 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)