Sez. L, Sentenza n. 4151 del 15/07/1982 (Rv. 422126 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - AFFERMAZIONE APODITTICA DELL'ESISTENZA DI UNA CERTA SVALUTAZIONE - INSUFFICIENZA - INDICAZIONE DEL CALCOLO ANALITICO SEGUITO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI TRIMESTRALI ISTAT - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - AFFERMAZIONE APODITTICA DELL'ESISTENZA DI UNA CERTA SVALUTAZIONE - INSUFFICIENZA - INDICAZIONE DEL CALCOLO ANALITICO SEGUITO IN FUNZIONE DEI PARAMETRI TRIMESTRALI ISTAT - NECESSITÀ.*
A norma dell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., il giudice, ai fini del calcolo del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ., deve applicare l'indice ISTAT relativo alla scala mobile per i lavoratori dell'industria e deve dar conto di tale applicazione adeguatamente motivando, onde consentire alle parti di accertare l'esattezza del calcolo compiuto. Viola, pertanto, tale disposizione nonché il connesso Obbligo di motivazione la sentenza di merito che, ai fini anzidetti, si limiti ad affermare apoditticamente l'esistenza di una certa svalutazione, quantificandola in una determinata percentuale, in quanto, in tal modo, sostituisce ad un calcolo analitico - in funzione dei parametri trimestrali varianti nel tempo - una non prevista valutazione sintetica e non consente di evidenziare se e come tale percentuale rappresenti il globale risultato di una corretta applicazione dei richiamati indici trimestrali. (Conf 5427/78, mass n 395189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)