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Sez. U, Sentenza n. 1146 del 16/02/1984 (Rv. 433284 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AGLI INDICI DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA DEI TRIMESTRI GIÀ MATURATI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433284-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AGLI INDICI DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA DEI TRIMESTRI GIÀ MATURATI - OBBLIGATORIETÀ.*

La rivalutazione dei crediti di lavoro, secondo la previsione dell'art. 429 cod. proc. civ. e dell'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ., deve essere effettuata esclusivamente secondo gli indici del calcolo dell'indennità di contingenza in vigore per i lavoratori dell'industria, i quali hanno cadenza trimestrale. Ciò comporta che, alla data in cui viene determinata detta rivalutazione, sono utilizzabili solo gli indici dei trimestri già maturati, e non quelli inerenti al periodo trimestrale ancora in corso, applicabili solo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo ad esso. (V 4151/82, mass n 422126).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)