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Sez. 6 - , Sentenza n. 39443 del 11/06/2019 Cc. (dep. 26/09/2019) Rv. 277201 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione - Reato punito astrattamente con la pena di morte - Esclusione della stessa nel caso concreto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277201-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione passiva verso la Cina, qualora il reato per cui è richiesta la consegna sia punito astrattamente con la pena di morte, ai sensi dell'art.698, comma 2, cod.proc.pen. non può essere disposta la consegna in assenza di una decisione giudiziaria irrevocabile che escluda l'applicazione della pena capitale nel caso concreto, essendo insufficienti generiche assicurazioni dello Stato richiedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è applicabile la previsione contenuta all'art.3, lett.f, del trattato tra Italia e Cina, in base al quale per dare esecuzione alla richiesta di estradizione è sufficiente che vi siano elementi per escludere il "fondato timore" della sottoposizione ad "altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante", in quanto tale norma si riferisce alle modalità esecutive di una pena necessariamente diversa da quella capitale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 2 CORTE COST., Legge 21/07/2016 num. 149, Tratt. Internaz. 07/10/2010, Legge 24/09/2015 num. 161 art. 3 lett. F

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)