Sez. 6, Sentenza n. 1117 del 03/03/2000 Cc. (dep. 22/06/2000) Rv. 220533 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Sussistenza delle condizioni - Fatto per il quale è prevista la pena di morte dalla legge dello stato richiedente - Assicurazioni dello stato richiedente che la pena di morte non sarà eseguita - Insufficienza - Richiamo alla sentenza Corte cost. n. 223 del 1996 - Fattispecie riguardante domanda di estradizione per reato economico avanzata dalla Cina popolare.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione, qualora per il reato per il quale l'ordinamento dello stato richiedente prevede la pena di morte, come affermato dalla Corte cost. con la sentenza n. 223 del 1996, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 698, comma secondo, cod. proc. pen., stante il precetto dell'art. 27 Cost., l'autorità giudiziaria non può pronunciare sentenza favorevole alla estradizione sulla base di assicurazioni dello stato richiedente che comunque non consentano di pervenire a conclusioni di certezza circa la ineseguibilità di detta pena. (Fattispecie in tema di estradizione per reato economico punibile con la pena di morte richiesta dalla Cina popolare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 698 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)