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Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 10/05/1995 (Rv. 492208 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - IN GENERE | Indennizzo - Diritto - Tutela giudiziale - Prova spettante all'assicurato - Oggetto - Sommersione seguita da affondamento derivabile da una pluralità di cause - Fatto costituente criterio delimitativo del rischio - Prova - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492208-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - IN GENERE

In tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 cod. civ., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato. Con riguardo alla sommersione seguita da affondamento - derivabile da una pluralità di cause, alcune delle quali possono essere incluse tra i rischi coperti ed altre no - il fatto costituente criterio delimitativo del rischio, se provato, esclude la ricorrenza del rischio coperto, correlativamente valendo, il non verificarsi di esso, come prova della sussistenza di un rischio coperto come causa del sinistro (nella specie, si trattava di verificare se la sommersione e l'affondamento della nave dipendessero da "perils of the sea" o da vizi occulti ovvero da una situazione di innavigabilità della nave).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 421, Cod. Navig. art. 515, Cod. Navig. art. 521, Cod. Navig. art. 525, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)