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Sez. 1, Sentenza n. 13156 del 29/12/1995 (Rv. 495235 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Curatore del fallimento - Obbligo di effettuare ritenute sul proprio compenso e sul compenso corrisposto agli ausiliari - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495235-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE

Il curatore del fallimento non è tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto sul proprio compenso e su quello degli ausiliari, non essendo compreso tra i soggetti per i quali, con elencazione tassativa, gli artt. 23 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevedono l'obbligo di effettuare ritenute in qualità di sostituti di imposta, con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria non può pretendere dal curatore il pagamento, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, delle soprattasse per le ritenute non versate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)