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Sez. 1, Sentenza n. 9606 del 14/09/1991 (Rv. 473854 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenuta alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati | Curatore del fallimento - Riparto di crediti di lavoro - Ritenuta alla fonte delle relative imposte - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473854-01

Tributi erariali diretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenuta alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati

Salvo in caso di gestione dell'impresa fallita in esercizio provvisorio, il curatore del fallimento, il quale è un componente dell'ufficio fallimentare e non già un rappresentante del fallito, non è compreso tra i soggetti per cui gli artt. 23 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con elencazione e carattere tassativo, prevedono l'obbligo, in qualità di sostituti d'imposta, di effettuare ritenute nella ipotesi di riparto di crediti di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)