Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 22/12/1994 (Rv. 489353 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE | Curatore del fallimento - Obbligo di effettuare ritenute in qualità di sostituto d'imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE
Il curatore del fallimento non svolge attività di impresa, ma ha una propria veste di organo di giustizia, con funzioni pubblicistiche, per l'esplicazione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura giudiziale di liquidazione dell'impresa fallita e di soddisfazione dei creditori, sotto la direzione del Tribunale e del giudice delegato; pertanto non è compreso fra i soggetti per i quali gli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, con elencazione a carattere tassativo, prevedono l'obbligo di effettuare ritenute in qualità di sostituti di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)