Sez. 2, Sentenza n. 2004 del 25/02/1991 (Rv. 471078 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica | Piani regolatori comunali - In genere - Nuove costruzioni ed aree di pertinenza delle costruzioni stesse - Spazio per parcheggio - Vendita separata - Nullità.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica
La nullità della vendita di un appartamento, nella parte in cui, rispetto all'area destinata a parcheggio di autovetture ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non ne attribuisca all'acquirente la proprietà od altro diritto reale idoneo ad assicurarne il godimento senza limiti temporali (salvo restando il proporzionale aumento del prezzo nel rispetto dell'equilibrio delle reciproche prestazioni), discende dall'inderogabilità del vincolo di destinazione di detta area, che, fissato dalla citata norma, e da ultimo ribadito dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, non è stato escluso "medio tempore" dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (il quale, con il richiamo degli artt. 817-819 cod. civ., si limita a chiarire che il suolo su cui sorge il parcheggio o l'autorimessa può essere alienato a terzi secondo il regime delle pertinenze, fermo restando quel vincolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)