Sez. 2, Sentenza n. 244 del 10/01/1995 (Rv. 489608 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Area destinata a parcheggio ex art. 18 della legge n. 765 del 1987 - Inderogabilità del vincolo di destinazione - Vendita di un appartamento - Mancata attribuzione della proprietà o altro idoneo diritto reale sull'area - Nullità della vendita.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE
La nullità della vendita di un appartamento, nella parte in cui, rispetto all'area destinata a parcheggio di autovetture ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, non ne attribuisca all'acquirente la proprietà od altro diritto reale idoneo ad assicurarne il godimento senza limiti temporali (salvo restando il proporzionale aumento del prezzo nel rispetto dell'equilibrio delle reciproche prestazioni), discende dall'inderogabilità del vincolo di destinazione di detta area, che, fissato dalla citata norma, è stato da ultimo ribadito dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)