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Sez. 2, Sentenza n. 6086 del 12/05/2000 (Rv. 536432 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Aree destinate a parcheggio ex art. 18 legge 765/67 - Inderogabilità del vincolo di destinazione - Disciplina della legge n. 122/89 - Conferma della precedente disciplina di cui all'art. 18 legge n. 765/67.
Stato
decisa il 2000-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536432-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE

L'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989 n. 122 che ha vietato l'alienazione delle aree destinate a parcheggio ai sensi dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 separatamente dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza non ha inciso sulla previgente disciplina, dato che l'obbligo di riservare appositi spazi di parcheggi nelle aree di pertinenza era già previsto dalla citata disposizione della legge n. 765/67 nonché dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)