Sez. 1, Sentenza n. 1986 del 08/07/1974 (Rv. 370230 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERIO DI RIFERIMENTO - NORME SULLA COMPETENZA PER VALORE CON RIGUARDO ALL'OGGETTO INIZIALE DELLA DOMANDA - VALORE INDETERMINABILE - ESTREMI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - ONORARI A CARICO DEL CLIENTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - CRITERIO DI RIFERIMENTO - NORME SULLA COMPETENZA PER VALORE CON RIGUARDO ALL'OGGETTO INIZIALE DELLA DOMANDA - VALORE INDETERMINABILE - ESTREMI.*
Ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la Competenza per valore (richiamate sia dall'art.5 del DM 28.11.1960, sia dai corrispondenti articoli dei decreti ministeriali 2 aprile 1965 e 30 maggio 1969, successivamente entrati in vigore) avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. E pertanto il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, e indeterminabile quando l'oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioe, di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile. (Conf 1036'66, mass n 322069).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9, DM 28/11/1960, DM 02/04/1965, DM 30/05/1969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)