Sez. 2, Sentenza n. 3496 del 22/10/1975 (Rv. 377664 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - RAPPORTO CON IL CLIENTE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SOMMA - ORIGINARIO OGGETTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - SOMMA LIQUIDATA O TRANSATTA - IRRILEVANZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - RAPPORTO CON IL CLIENTE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SOMMA - ORIGINARIO OGGETTO DELLA DOMANDA - RILEVANZA - SOMMA LIQUIDATA O TRANSATTA - IRRILEVANZA.*
Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo soltanto all'oggetto della domanda, considerata al momento iniziale della lite, per cui nessuna Rilevanza puo attribuirsi alla somma concretamente liquidata dal giudice in sentenza, ovvero realizzata dal cliente a seguito di transazione. (V 1986/74, mass n 370230; 1281/72, mass n 357797).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 57 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)