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Sez. L, Sentenza n. 4529 del 28/10/1989 (Rv. 464012 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONI E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - PORTATA - CUMULO CON GLI INTERESSI EX ART. 1224, PRIMO COMMA, COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464012-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONI E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - PORTATA - CUMULO CON GLI INTERESSI EX ART. 1224, PRIMO COMMA, COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ - INTERESSI SULLA SOMMA RIVALUTATA - DECORRENZA.*

In tema d'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, come quella concernente la corresponsione della pensione d'Invalidità, la rivalutazione monetaria del credito, ottenibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., quale risarcimento del danno effettivamente subito dal creditore, in sostituzione del ristoro del danno presunto costituito dagli interessi previsti dal primo comma dello stesso articolo, copre tutto il danno sofferto dal creditore e non può quindi cumularsi agli interessi, i quali spettano - sulla somma rivalutata - solo dalla data della liquidazione del danno (maggiore degli interessi) da svalutazione monetaria. (Conf 260/88, mass n 456839; (diff 5135/88, mass n 459891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)