Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 07/06/1974 (Rv. 369880 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA O CAUZIONALE - ESTREMI - NATURA - REGIME DELLA FIDEJUSSIONE - APPLICABILITA.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA O CAUZIONALE - ESTREMI - NATURA - REGIME DELLA FIDEJUSSIONE - APPLICABILITA.*
L'obbligazione assunta da una banca o da una societa assicuratrice di garantire l'adempimento di prestazioni contrattuali o di assumere una obbligazione fideiussoria sostitutiva della garanzia reale, definita in pratica come Assicurazione fideiussoria o Assicurazione cauzionale, pur presentando peculiarita inerenti al rapporto assicurativo, costituisce sostanzialmente una fideiussione ed e soggetta alla regolamentazione di questa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)