Sez. 3, Sentenza n. 1292 del 14/03/1978 (Rv. 390658 - 01)
ASSICURAZIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA O CAUZIONALE - NATURA - FIDEIUSSIONE - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITA.*
ASSICURAZIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA O CAUZIONALE - NATURA - FIDEIUSSIONE - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITA.*
L'obbligazione assunta da una societa assicuratrice di garantire l'adempimento di prestazioni contrattuali o di assumere un Obbligo sussidiario per l'insolvenza del debitore, definita nella pratica come Assicurazione fideiussoria o cauzionale, pur presentando alcune peculiarita del rapporto assicurativo, costituisce sostanzialmente una fideiussione. Infatti, essa adempie alla stessa funzione della fideiussione, avendo per contenuto l'Obbligo del suddetto garante ad un adempimento sostitutivo o di regresso e non quello di carattere indennitario dell'assicuratore, mentre e carente l'elemento del rischio e della assunzione della relativa incidenza economica, tipico dell'Assicurazione. Pertanto, l'Assicurazione fideiussoria, anche quando dia luogo ad un contratto misto, deve essere disciplinata con la normativa della fideiussione, che ne e il rapporto tipico prevalente. (V 1709/74, mass n 369880; (V 789/71).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)