Sez. 3, Sentenza n. 6152 del 24/11/1979 (Rv. 402862 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA O CAUZIONALE - ESTREMI - NATURA - REGIME DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITA - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI DEL TERZO GARANTITO - DISCIPLINA EX ART 1892 COD CIV - INAPPLICABILITA - ANNULLABILITA PER ERRORE O DOLO - CONFIGURABILITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA O CAUZIONALE - ESTREMI - NATURA - REGIME DELLA FIDEIUSSIONE - APPLICABILITA - DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI DEL TERZO GARANTITO - DISCIPLINA EX ART 1892 COD CIV - INAPPLICABILITA - ANNULLABILITA PER ERRORE O DOLO - CONFIGURABILITA.*
L'obbligazione assunta da una banca o da una societa assicuratrice di garantire l'adempimento di prestazioni contrattuali o di assolvere in via sussidiaria gli obblighi del debitore insolvente, definita in pratica come Assicurazione fideiussoria o cauzionale, pur presentando peculiarita inerenti al rapporto assicurativo, costituisce sostanzialmente una fideiussione ed e soggetta alla regolamentazione di questa. Pertanto, nell'ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del terzo contraente garantito in ordine all'esecuzione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell'art 1892 cod civ, relativa al contratto di Assicurazione, ma la validita dell'Assicurazione fideiussoria va valutata alla stregua delle regole dell'annullabilita per errore o dolo dei contratti. (V 1292/78, mass n 390658; (Conf 1709/74, mass n 369880).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)