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Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 11/08/1972 (Rv. 360252 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - ACQUISTO PRO INDIVISO DI AREA EDIFICABILE - SPETTANZA DEI BENEFICI - CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA PROPRIA PARTE DI EDIFICIO DA CIASCUNO DEI COMUNISTI - INAPPLICABILITA DEI BENEFICI.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360252-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - ACQUISTO PRO INDIVISO DI AREA EDIFICABILE - SPETTANZA DEI BENEFICI - CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA PROPRIA PARTE DI EDIFICIO DA CIASCUNO DEI COMUNISTI - INAPPLICABILITA DEI BENEFICI.*

Nel caso di acquisto di area edificabile da parte di piu persone pro indiviso e di convenzione tra i comunisti intesa a far si che ciascuno costruisca a proprie spese la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, solo l'atto di acquisto dell'area (e non anche la convenzione aggiunta) puo godere, se la costruzione viene effettuata, della agevolazione fiscale prevista dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408. (V 1845'70, mass n 347831; 639'70, mass n 345812) (V 2297'68, mass n 334592).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)