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Sez. 1, Sentenza n. 639 del 13/03/1970 (Rv. 345812 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO DELL'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO E DELLA RIDUZIONE AL QUARTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA - CONCESSIONE RECIPROCA DI DIRITTI DI SUPERFICIE TRA COMPROPRIETARI DI UN SUOLO EDIFICATORIO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345812-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO DELL'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO E DELLA RIDUZIONE AL QUARTO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA - CONCESSIONE RECIPROCA DI DIRITTI DI SUPERFICIE TRA COMPROPRIETARI DI UN SUOLO EDIFICATORIO - INAPPLICABILITA.*

La concessione reciproca dei diritti di superficie da parte dei comproprietari di un suolo non e rivolta a rendere possibile l'Esercizio dello ius aedificandi, il quale nel regime di comproprieta puo essere sempre esercitato con il consenso di tutti i condomini, ma tende, soltanto, a modificare il regime giuridico della futura costruzione, sostituendo al diritto di comproprieta sull'intero edificio, tanti diritti di proprieta esclusiva su singole parti di esso quante sono le quote di comproprieta sul suolo, permanendo soltanto la comproprieta indivisa del suolo. Pertanto, l'anzidetta concessione non fruisce dell'agevolazione tributaria di cui all'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, in quanto essa non risponde alla particolare finalita di questa norma, consistente nell'agevolare l'acquisto di aree edificabili o, comunque, di diritti che attribuiscano all'acquirente la possibilita di eseguire nuove costruzioni. (V 2297-68, massima n 334593).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Cod. Civ. art. 952

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)