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Sez. 2, Sentenza n. 1501 del 21/05/1974 (Rv. 369621 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZE A LIVELLO - PROPRIETA ESCLUSIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369621-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZE A LIVELLO - PROPRIETA ESCLUSIVA - CONDIZIONI.*

Perche una terrazza a livello, che esplichi anche funzione di copertura dei piani sottostanti, possa ritenersi di proprieta esclusiva del proprietario dell'appartamento da cui alla terrazza medesima si accede, e necessario che essa faccia parte integrante, da un punto di vista strutturale e funzionale, del piano cui e annessa, di tal che la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili come meramente sussidiaria. (V 363'68, mass n 331332; 1115'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)