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Sez. 2, Sentenza n. 363 del 05/02/1968 (Rv. 331332 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - TERRAZZA- CONCETTO DI TERRAZZO A LIVELLO - TITOLO CONTRARIO ALLA PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331332-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - TERRAZZA- CONCETTO DI TERRAZZO A LIVELLO - TITOLO CONTRARIO ALLA PRESUNZIONE DI COMUNIONE.*

La presunzione che il diritto di proprieta esclusiva su di un piano di un edificio si estenda anche ai terrazzi a livello del piano stesso comunicanti con il medesimo si applica soltanto a quei terrazzi che dal punto di vista strutturale e funzionale presentino la natura e le caratteristiche di estensione e di parte integrante del piano cui siano annessi, sicche la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili meramente sussidiaria. La presunzione anzidetta resta, altresi, esclusa quando la costruzione del terrazzo sia stato il frutto di uno specifico accordo tra le parti in tal caso, invero, e a questo soltanto che si deve far riferimento per stabilire l'appartenenza della terrazza medesima. (V. 1115-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)