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Sez. 1, Sentenza n. 4851 del 28/07/1980 (Rv. 408679 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DIRITTO PROPRIO DEL TERZO - FONDAMENTO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLE E PATTUIZIONI RELATIVE - CARATTERE VINCOLANTE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO - TERMINE ORDINARIO DI DIECI ANNI - ESCLUSIONE - TERMINE EX ART 2952 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408679-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DIRITTO PROPRIO DEL TERZO - FONDAMENTO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - CLAUSOLE E PATTUIZIONI RELATIVE - CARATTERE VINCOLANTE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO - TERMINE ORDINARIO DI DIECI ANNI - ESCLUSIONE - TERMINE EX ART 2952 COD CIV - APPLICABILITA.*

Nell'Assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo - cui si applica la disciplina dell'Assicurazione sulla vita - la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art 1920 cod civ, secondo cui il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione, va interpretata nel senso che il suo diritto all'indennita nasce in suo favore dal contratto, si che egli puo rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione, non gia nel senso che il diritto del terzo beneficiario sia del tutto svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contenute nel contratto di Assicurazione: ne consegue che il diritto del terzo all'indennita si prescrive in un anno dal giorno in cui si e verificato il fatto su cui esso si fonda, ai sensi dell'art 2952 cod civ, e non gia nel termine ordinario di dieci anni. (V 15/78, mass n 389292; (V 1205/75, mass n 374644).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)