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Sez. 1, Sentenza n. 5291 del 24/10/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203421 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - In genere | Ritenuta configurabilità, da parte del g.i.p., di ipotesi meno grave di reato - Conseguente provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente per l'eventuale inizio della azione penale - Abnormità del provvedimento - Ragione.
Stato
decisa il 1995-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203421-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - In genere

È abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., richiesto dal pubblico ministero di archiviazione del procedimento in ordine a una determinata figura di reato (nella specie calunnia), trasmetta de plano gli atti al pubblico ministero (nella specie presso diverso organo giudiziario), perché valuti la possibilità di esercitare l'azione penale in ordine ad altra, meno grave, ipotesi di reato (nella specie diffamazione); e ciò, in quanto il g.i.p., nel vigente sistema processuale, è sfornito dei poteri di iniziativa e di indagine attribuiti in via esclusiva al P.M. e non può nemmeno fornire al fatto dedotto nella notitia criminis una qualificazione giuridica diversa da quella attribuitagli dal P.M., né esercitare autonomamente l'azione penale, in sostituzione del P.M., per un fatto nuovo o contestare, per lo stesso fatto, circostanze aggravanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)