Sez. U, Sentenza n. 2509 del 07/02/2006 (Rv. 586883 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Termine per l'indicazione dei testimoni - Perentorietà.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine entro il quale, a norma dell'art. 48 r.d. n. 37 del 1937, l'incolpato, il suo difensore e il P.M. possono prendere visione degli atti del procedimento, produrre documenti e indicare testimoni, contenuto nella citazione ad essi notificata, deve ritenersi perentorio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)