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Sez. U, Sentenza n. 39 del 05/02/1999 (Rv. 522984 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Principi ispiratori - Semplicità di forme e salvaguardia del diritto di difesa - Sussistenza - Principi del processo civile su tempi e forme degli atti - Adeguatezza - Nullità - Rilievo in caso di acquiescenza dell'interessato - Esclusione - Conseguenze in tema di mancata indicazione dei testimoni nella citazione dell'incolpato.
Stato
decisa il 1999-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522984-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

La disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata ad una certa semplicità di forme, ferma restando l'esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, e caratterizzata dalla ammissibilità della difesa personale dell'interessato, presenta esigenze a cui rispondono nella maniera più adeguata i tempi e i modi del processo civile (per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale), nei quali, in linea di massima è rimessa alla iniziativa delle parti la pronuncia delle nullità, per la preferenza del legislatore per una limitazione della rilevanza dei relativi vizi. Conseguentemente l'omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell'incolpato davanti al locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo (in particolare, sulla base di generici principi sulla trasparenza dell'attività amministrativa o di regole dei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici impiegati), se l'interessato nulla abbia dedotto contro l'ammissione dei testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)