Sez. 2, Sentenza n. 1877 del 08/10/1970 (Rv. 347868 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La pronuncia attinente alla compensazione delle spese di lite ed al grado della stessa non puo essere sindacata in Sede di legittimita, rientrando essa nel potere discrezionale del giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)