Sez. 2, Sentenza n. 530 del 03/02/1971 (Rv. 350217 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La pronuncia di compensazione delle spese giudiziali tra le parti non e sindacabile sotto il profilo della legittimita, poiche operare o meno la compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice. (Conf 1877'70, mass n 347868' 808'70, mass n 346131' e numerosissime altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)