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Sez. 2, Sentenza n. 530 del 03/02/1971 (Rv. 350217 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350217-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La pronuncia di compensazione delle spese giudiziali tra le parti non e sindacabile sotto il profilo della legittimita, poiche operare o meno la compensazione totale o parziale delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice. (Conf 1877'70, mass n 347868' 808'70, mass n 346131' e numerosissime altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)