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Sez. 3, Sentenza n. 19895 del 21/04/2005 Ud. (dep. 26/05/2005) Rv. 231994 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - del difensore | Adesione del difensore a uno sciopero generale nazionale non di categoria - Legittimo impedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231994-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - del difensore

L'esercizio del diritto di sciopero, proclamato dalle organizzazioni forensi di categoria, integra legittimo impedimento del difensore a comparire all'udienza, ma non l'adesione ad uno sciopero generale nazionale, che, pur costituendo un diritto tutelato costituzionalmente, non può essere esercitato contro interessi generali meritevoli di pari tutela, come in particolare l'interesse all'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)