diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 856 del 29/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203501 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore | Adesione allo sciopero degli avvocati - È tale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203501-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore

L'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come quello di sciopero, qualora comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore e determina il rinvio del dibattimento, sempre che l'adesione del difensore allo sciopero nazionale di categoria sia stata tempestivamente comunicata all'ufficio procedente, giacché l'astensione proclamata da associazioni di categoria non è giuridicamente vincolante per il singolo associato, che è libero di aderire, o non, allo sciopero. (Fattispecie nella quale la S.C., in considerazione della mancata comunicazione, da parte del difensore, della sua adesione allo sciopero nazionale degli avvocati all'ufficio procedente, ha escluso la sussistenza di un suo legittimo impedimento e, di conseguenza, la nullità assoluta di cui all'art. 178, lett. c) - cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)